Il Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, definisce il cantiere mobile e temporaneo come qualunque luogo nel quale si effettuino lavori edili o di ingegneria civile come meglio definiti dall’allegato X ovvero “lavori di costruzione, di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, o equipaggiamento, la trasformazione il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali“.