La Cassazione, con pronuncia esemplare, conferma le condanne a carico degli imputati in relazione al reato di cui all’art. 590, commi 2 e 3, cod. pen., per lesioni personali gravissime di un lavoratore in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il fatto: il lavoratore, in un cantiere edile per la ristrutturazione della facciata esterna di un edificio, era salito su una passerella collegata al secondo piano di un ponteggio per prelevare del materiale; la pedana ed il piano sottostante avevano ceduto ed il lavoratore era precipitato per circa 6 metri; le ricostruzioni avevano fatto emergere che il ponteggio era assolutamente precario, privo di protezioni e poggiato su uno scavo effettuato alla base della parete in vista di un ingresso per un costruendo garage.
Imputati, a vario titolo:
- Il datore di lavoro di fatto (plurime omissioni concernenti le norme che prevedono il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi a regola d’arte, oltre che l’omessa vigilanza sulle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento).
- Il Responsabile dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per avere redatto il PSC in assenza di analisi dei rischi aggiuntivi di caduta dall’alto collegati all’impossibilità di installare il ponteggio metallico secondo gli schemi previsti dal costruttore del ponteggio a causa della presenza di un pilastro alto oltre tre metri all’interno del ponteggio stesso, e di avere omesso di verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC e in particolare l’installazione del ponteggio da parte della Coperture Edil s.r.l. previa redazione di un progetto per le parti per cui non erano previste specifiche configurazioni strutturali.
- Il preposto dell’impresa datrice di lavoro e capo cantiere, per aver omesso di segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e la condizione di pericolo che si era verificata a seguito delle modifiche del ponteggio metallico in difformità dagli schemi previsti dal costruttore.
Spiccano nella sentenza due situazioni, sempre attuali, ma qui esplicitate in modo inequivocabile:
- La complementarietà di tutte le figure di garanzia sopra menzionate, impegnate anche sul campo, nel disegno del legislatore, ad assicurare ognuna al proprio livello, la effettiva e costante sicurezza delle attività all’interno di un cantiere temporaneo o mobile; e per questo coinvolte in forma concorsuale in giudizio;
- Il riconoscimento definitivo della possibilità di attribuire in forma concreta e sostanziale la posizione datoriale ad un terzo, datore di lavoro di fatto (datore di lavoro dell’impresa Affidataria, appaltatrice di primo livello), considerato il reale responsabile dell’accaduto e depositario dei poteri e doveri di prevenzione nei confronti della risorsa infortunata, pur non essendone formalmente il datore di lavoro: insomma, il principio di effettività applicato nella sua forma più lineare e concreta e confermato dalla Suprema Corte, nei confronti del garante primario “di fatto” del lavoratore, con particolare insistenza sull’obbligo di vigilanza che grava in capo a quest’ultimo.
Fonte giurisprudenza: