Ing. Ottavio Grande

Introduzione

Negli ultimi anni, anche a fronte di infortuni spesso gravi, è cresciuta la consapevolezza e l’attenzione nei confronti del tema del rischio elettrico. Oltre a ciò è sempre più evidente il coinvolgimento di differenti figure all’interno del quadro dello svolgimento dei lavori elettrici: dall’effettivo responsabile dell’impianto, al conduttore dei lavori. Il tema dunque è complesso e chiama a considerare non solo i meri aspetti tecnici o oggettivi, ma anche le responsabilità in materia e, più in generale, gli aspetti gestionali ed organizzativi. Nel seguito si cercherà di fare chiarezza sulle principali prescrizioni legislative e sulle principali misure da applicare nei differenti casi individuati dalla normativa e dalle linee guida in materia, così che in generale si differenziano per le caratteristiche elettriche (es. tensione) e distanze dalle cosiddette parti attive dell’impianto.

Rischio elettrico e lavori elettrici

Il D.Lgs. 81/2008, all’interno del Titolo III, Capo III (art. 80), definisce come rischi di natura elettrica, quelli derivanti da:
- contatti elettrici diretti o indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

In particolare specifica come i rischi siano tali qualora “connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione”. Ulteriori riferimenti normativi ad oggi presenti sono:
- Norma CEI EN 50110-1:2014 (Esercizio degli impianti elettrici, prescrizioni generali)
- Norma CEI 11-27:2014 (Lavori su impianti elettrici)

A tali documenti si aggiungono ulteriori documenti di indirizzo operativo, in particolare:
- Linea Guida Inail “Lavori elettrici in alta tensione” ed. 2017

La rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la realizzazione degli impianti secondo la “regola dell’arte” è il prerequisito per la valutazione del rischio elettrico residuo nell’ambito delle attività di lavoro (come previsto dall’art. 81 del D.Lgs 81/08) (nota n.1) ; tale prerequisito viene garantito mediante l’attività di verifica e manutenzione regolarmente svolta e documentata.

La norma impone il rispetto di specifiche misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre al minimo il rischio di natura elettrica. Nel rispetto delle indicazioni normative, viene posta particolare attenzione affinché sia evitata ogni esposizione dei lavoratori a rischi di natura elettrica; in particolare deve essere garantito quanto segue:
- progettazione, realizzazione e costruzione di tutti i materiali, macchinari ed apparecchiature, nonché delle installazioni e degli impianti elettrici ed elettronici, a regola d’arte da parte di aziende autorizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- rispetto delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature utilizzate, oltre che delle disposizioni legislative vigenti e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica, contenute nell’allegato IX del D.Lgs. 81/2008;
- eventuali lavori su parti in tensione devono essere effettuati da aziende autorizzate; l’esecuzione deve essere affidata a lavoratori abilitati ai sensi della pertinente normativa tecnica e riconosciuti idonei per tale attività. Le procedure adottate e le attrezzature utilizzate devono essere conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
- divieto da parte di tutti gli operatori, di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive che potrebbero risultare non protette o che (anche per circostanze particolari e temporanee) si debbano ritenere non sufficientemente protette;
- verifica del livello di protezione dal rischio di fulminazione e conseguente eventuale implementazione di sistemi di protezione dagli effetti dei fulmini, realizzati secondo le norme di buona tecnica per la salvaguardia di edifici, impianti, strutture, attrezzature;
- periodiche attività di controllo dello stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza degli impianti elettrici e secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente, ferme restando le disposizioni del DPR 22 ottobre 2001, n. 462;
- verifica e controllo delle attività svolte dai lavoratori da parte di personale esterno qualificato, secondo la procedura previste in materia di appalti.

Quanto sopra deve essere garantito dalle funzioni interne responsabili (generalmente ingegneria, manutenzione elettrica), mediante imprese esterne qualificate nel rispetto delle modalità operative previste dalle norme tecniche in materia. Sulla base delle precedenti considerazioni, la valutazione del rischio dovrà necessariamente focalizzarsi sui rischi residui (ovvero sui rischi non del tutto eliminati o ridotti al minimo alla luce della progettazione, realizzazione, gestione degli impianti ed apparecchiature secondo la regola d’arte) connessi alle attività di lavoro svolte presso gli impianti e/o le aree a potenziale rischio elettrico. Risulta dunque di fondamentale importanza il discrimine fra quanto è necessario garantire dal punto di vista tecnico o oggettivo e quanto, invece, dipenda da ulteriori misure (anche) di natura informativa, formativa e/o organizzativa. L’indagine circa l’eventuale presenza di rischi residui deve essere condotta nell’ambito dell’analisi delle mansioni, in riferimento a quanto indicato al Capo III del Titolo III del D.Lgs. 81/2008, e devono essere analizzate le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro ed i rischi presenti nell’ambiente di lavoro anche dovuti ad eventuali interferenze tra attività.

E’ importante notare come, nella maggior parte dei casi, ovvero quelli riguardanti il semplice utilizzo di apparecchi alimentanti in tensione, il rischio elettrico si manifesta solo a seguito del venir meno delle barriere di sicurezza di cui sono stati dotati in fase realizzativa gli impianti o le apparecchiature, pertanto solo a seguito di una errata realizzazione o di incuria nell’uso (in tal senso, quindi, la corretta gestione della manutenzione, il divieto di effettuare modifiche e lavori – si veda la definizione di lavori elettrici della norma CEI 11-27 - in mancanza di protezioni etc. sono considerate idonee misure di prevenzione e protezione). Vi sono invece lavoratori, come quelli che si occupano dell’esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici, che sono considerabili come esposti al rischio elettrico durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.
Lo stesso, infine, può valere per gli addetti che svolgano la propria attività lavorativa nei pressi di impianti elettrici (si veda in proposito il concetto di “prossimità” indicato dalla norma CEI 11-27) pur non avendo direttamente a che fare con essi, ad esempio in caso di attività di cantiere che possono svolgersi nelle vicinanze di impianti o parti di impianto in tensione (o comunque in presenza di parti attive). Ciò che è necessario, quindi, definire è:
- quali siano le tipologie di attività previste all’interno di ogni mansione che possano comportare lo svolgimento di “lavori elettrici”;
- quali sono le procedure specifiche che devono essere adottate in presenza di rischio elettrico per ogni tipologia di attività svolta;
- quali attività di lavoro siano considerate “attività di lavoro sotto tensione” ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 81/08 (nota n.2);

Come già argomentato però il D. Lgs 81/08 non parla in maniera esplicita di “lavori elettrici”, bensì di “Rischio elettrico” più in generale, intendendo come “conduzione in sicurezza del lavoro” le operazioni che possano esporre i lavoratori ad un rischio elettrico rilevante (oltre, ovviamente a quanto richiesto per l’esecuzione di lavori sotto tensione, generalmente invece proibiti). Data tale definizione si fa comunque riferimento alla necessità di “procedure di uso e manutenzione […] predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche (principalmente, almeno per la parte che comprende la gestione dei lavori elettrici, appunto la norma CEI 11-27). La definizione dei cosiddetti “Lavori elettrici” è quindi mutuata dalla norma CEI 11-27 e riguarda i lavori svolti ad una distanza inferiore a quella prestabilita (“Dv”) da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici o comunque lavori svolti fuori tensione sugli stessi. Tale distanza è da intendersi come parametro fondamentale nel discriminare le differenti tipologie di attività a rischio elettrico.

Per distanza Dv si intende il limite oltre il quale (confine esterno della zona) non vi è più una zona di lavoro in prossimità; se invece la distanza del lavoro è inferiore alla distanza Dv si intende che il lavoro è svolto sotto tensione, ovvero in una zona in cui il lavoratore può entrare in contatto con parti attive, con parti del corpo, con attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi maneggiati.

illustrazione delle distanze di lavoro e limitazioni con dispositivi isolanti

(fonte: CEI 11-27)


Lo schema seguente sintetizza le differenze fra lavori elettrici e/o in prossimità e attività comunque con presenza di “rischio elettrico”, così come definito dall’art. 80 del D.Lgs 81/08.
Le procedure di lavoro, la informazione e formazione, nonché l’eventuale addestramento, uso di DPI specifici e controllo previsti per ogni mansione coinvolta sono riferite a tale distinzione.

zone di lavoro a rischio elettrico

(fonte: linee guida Inail)


Per cui, ai sensi della legislazione e della normativa sui lavori elettrici vigenti, i lavori si dividono in:
- lavori senza rischio elettrico significativo;
- lavori con rischio elettrico;
- i lavori con rischio elettrico, a loro volta, a seconda della distanza dai conduttori, possono essere classificati in:
lavori non elettrici (ovvero in zona di lavoro non elettrico);
- lavori elettrici (ovvero in zone di lavoro di prossimità o sotto tensione).

Tale prima classificazione ha permesso di discriminare le macro classi di lavori, in particolare definendo con maggiore precisione ciò che si intende per rischio elettrico, più in generale, ed esecuzione di “lavori elettrici”; si vedrà nel seguito come nel primo caso le misure previste saranno prevalentemente di natura collettiva e “fisica”, mentre nel secondo saranno necessario anche misure di vera e propria formazione ed addestramento, l’adozione di rigorose procedure e, eventualmente, l’adozione di DPI specifici.


NOTE

1. 1- Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte. 2- Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.

2. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)    le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
b)    per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c)    per sistemi di II e III categoria purché:
1)    i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2)    l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

Nota (da Allegato IX): in relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:
- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o
uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a
1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;
- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.
Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della
classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.
Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.


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