Centro per la Prevenzione dei Rischi

Novità sicurezza sul lavoro: comunicazione e denuncia degli infortuni all'Inail

Dal 12/10/2017 entra in vigore l'obbligo di:
1. trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;
2. trasmettere per via telematica all’Inail la denuncia a fini assicurativi degli infortuni, come già oggi avviene, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

L'obbligo era stato rinviato al 12 ottobre 2017, dall’ultimo decreto Milleproroghe, per consentire all’Inail di adeguare le procedure telematiche di raccolta dei dati statistici sugli incidenti, così come prevede il decreto ministeriale del 25 maggio 2016, che ha istituito il nuovo Sistema informatico nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
La comunicazione è dovuta a soli fini statistici per incidenti lievi, mentre resta l’obbligo di denuncia degli infortuni più gravi, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo caso quello in cui avviene l’evento.
Connesso all’entrata in funzione del SINP scatta l’obbligo, previsto dall’art. 18 c. 1 lett. r) D. Lgs. n. 81/2008, di comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Esclusivamente dal 12 ottobre 2017 il datore di lavoro ha due due distinti obblighi: 1. trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico; 2. trasmettere per via telematica all’Inail la denuncia a fini assicurativi degli infortuni, come già oggi avviene, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

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