Centro per la Prevenzione dei Rischi

Novità normative Sicurezza sul Lavoro febbraio - Giugno 2019

Rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Riferimenti: Direttiva (UE) 2019/130
Entrata in vigore: Gazzetta Ufficiale Unione Europea 31 gennaio 2019, n. L30

La Direttiva (UE) 2019/130 ha modificato la direttiva 2004/37/CE: - aggiungendo l'articolo 13 bis "Accordi delle parti sociali" - modificando l'allegato I "Elenco di sostanze, miscele e procedimenti", aggiungendo i lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore ed i lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel. - sostituendo interamente l'Allegato III, i valori limite di esposizione professionale.

Note: Da recepire entro 24 mesi 


Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018

Riferimenti: Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019
Entrata in vigore: Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 35 11 febbraio 2019

Il documento fornisce agli operatori del settore, (in particolare progettisti), indicazioni ed elementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme di cui al DM 17 gennaio 2018 recante l'Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni. 
L'Allegato alla Circolare si articola nei seguenti capitoli: 
1. introduzione 
2. sicurezza e prestazioni attese 
3. azioni sulle costruzioni 
4. costruzioni civili e industriali 
5. ponti 6. progettazione geotecnica 
7. progettazione per azioni sismiche 
8. costruzioni esistenti 9. collaudo statico 
10. redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo 
11. materiali e prodotti ad uso strutturale

Note: La circolare n. 7 sostituisce la precedente circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.".


Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP

Riferimenti: Interpello 1/2019
Entrata in vigore: Febbraio 2019

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito ai corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza e possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Al tal riguardo la Commissione ricorda che nell'Accordo Stato-Regione del 7 luglio 2016, Allegato A, titolato “Accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” al punto 9, viene disciplinato in modo specifico “l’Aggiornamento” specifico per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, escludendo la possibilità richiesta.


Segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare 

Riferimenti: DM Lavoro e delle politiche sociali, (di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), 22 gennaio 2019 
Entrata in vigore: 30 gg da pubblicazione: G.U. n. 37 del 13 febbraio 2019 (14 marzo 2019) 

Nell'allegato I sono individuati i "Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare". I gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie sono tenuti ad applicare "almeno i criteri di sicurezza di cui all'allegato I, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.".

I datori di lavoro dei gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie devono assicurare un'adeguata informazione, formazione e addestramento specifici agli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica. Sono tenuti inoltre a mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

Note: Il decreto abroga il D.M. 4 marzo 2013.


Impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione

Riferimenti: Decreto 12 marzo 2019
Entrata in vigore: G.U. n. 67 del 20 marzo 2019 (entrata in vigore 20 aprile 2019)

È stata aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, allegata al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002. 
Si è data così attuazione al disposto dell'art. 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi». Tale articolo prevede infatti, nel comma 2, l'aggiornamento della normativa tecnica di cui al D.M. 24 maggio 2002, al fine di sviluppare la modalità self - service per gli impianti di distribuzione del GNC.
 
Le modifiche alla regola di prevenzione incendi riguardano: 

• nel titolo II – MODALITÀ COSTRUTTIVE, gli Apparecchi di distribuzione automatici (sostituito il punto 2.7.5. del paragrafo 2.7) 

• nel Titolo IV - NORME DI ESERCIZIO
 - la Segnaletica di sicurezza (sostituito il paragrafo 4.5) 
- il Funzionamento in modalità self -service (sostituito il paragrafo 4.7) 
- le Istruzioni per gli utenti del distributore asservito ad un dispositivo self -service (sostituito il punto 4.7.1 del paragrafo 4.7)

Gazzetta Ufficiale - DECRETO 12 marzo 2019 

Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico

Riferimenti: Interpello 4/2019
Entrata in vigore: Giugno 2019

Istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione sulla richiesta al Medico Competente relativa alla possibilità di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso, e sulla liceità che l’Amministratore di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato.
Sulla base degli elementi dettati dall'art. 25, comma 1, lettera c) e dall'art. 53, commi 1, 2 e 4, la Commissione ritiene che è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.

Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.


Rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Riferimenti: Direttiva (UE) 2019/130 Del 5 giugno 2019

Entrata in vigore: Gazzetta Ufficiale Unione Europea del 20 giugno 2019, n. L164

La Direttiva (UE) 2019/983 ha modificato la direttiva 2004/37/CE: Risultano aggiunti valori limite per le seguenti sostanze:

-          - Cadmio e suoi composti inorganici

-         - Berillio e composti inorganici del berillio

-          - Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell'arsenico

-          - Formaldeide

-          - 4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina)

Note: Da recepire entro 24 mesi

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - DIRETTIVA (UE)2019/130 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 gennaio 2019