Novità normative Novembre 2018 - Gennaio 2019
Regole antincendio per impianti di distribuzione Idrogeno autotrazione
Decreto Ministero dell'Interno 23/10/2018 attuazione D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, in vigore dal 5 novembre 2018
Obiettivi del decreto riguardano la salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio in caso di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione al fine di:
a) minimizzare le cause di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o locali contigui;
d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Al fine di raggiungere tali obiettivi, è stata approvata la Regola tecnica di prevenzione incendi prevista dall'allegato 1 del decreto e composta dai seguenti Titoli:
- Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Titolo II - MODALITA' COSTRUTTIVE
- Titolo III - DISTANZE DI SICUREZZA
- Titolo IV - NORME DI ESERCIZIO
- Titolo V - DISPOSIZIONI PER IMPIANTI PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE AZIENDALI
- Titolo VI - IMPIANTI MISTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE PER AUTOTRAZIONE
Le disposizioni tecniche in allegato 1 si applicano agli impianti di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione e agli impianti esistenti in caso di modifiche previste a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.
Nel caso in cui gli impianti presentino "caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti" (art. 7, comma 1, D.P.R. n. 151/2011), è possibile progettare gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione secondo norme tecniche internazionali riconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte salve le ulteriori disposizioni normative comunque applicabili.
Note: Dalla sua data di entrata in vigore, cioè dal trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione, il decreto abroga il D.M. Interno 31 agosto 2006, precedente regola tecnica di prevenzione incendi per impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
Il Decreto è valido nelle more della definizione della norma tecnica in sede comunitaria per gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione, e sulla base degli standard già adottati a livello internazionale.
SISTRI
Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, GU n. 290 14 dicembre 2018, in vigore dal 1/01/2019
"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".
L‟articolo 6 dal 1° gennaio 2019 sia soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e che fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la tracciabilità dei rifiuti sia garantita attraverso il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti, come previsto agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal DLgs 205/2010.
Note: Il SISTRI nato nel 2009 per informatizzare la tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani e per riordinare il sistema di rilevazione dei dati, dal 1 gennaio 2019 non è più in vigore e la tracciabilità viene garantita dal sistema tradizionale cartaceo (formulari di identificazione del rifiuto e dai registri di carico e scarico).
Gas Fluorurati ad effetto serra (F-Gas)
Decreto Presidente Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, in vigore dal 24 gennaio 2019
Rappresenta il primo decreto di revisione della normativa relativa ai gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) contenuti in impianti ed attrezzature di climatizzazione, trattamento aria e refrigerazione.
Il DPR 146/2018 modifica le modalità operative di aziende che
- Commercializzano, effettuano installazione, riparazione e manutenzione;
- Detengono attrezzature ed impianti che contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Il Decreto in particolare:
a) Individua le autorità competenti come previste dal regolamento (UE) n. 517/2014;
b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica previsti dal medesimo regolamento;
c) individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, dal regolamento (CE) n. 304/2008, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e dal regolamento (CE) n. 306/2008;
d) individua le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 307/2008;
e) stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal presente decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;
i) disciplina l'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014.
Note: Abroga il previgente Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Il regolamento 517/2014/UE è atto direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza recepimento a decorrere dal 1 gennaio 2015.
Tuttavia il legislatore nazionale ha stabilito di redigere il decreto attuativo in oggetto.
Prevenzione incendi
D.M. Interno 23 novembre 2018, GU 3/12/2018 n. 281
Comprende la regola tecnica di prevenzione incendi per attività commerciali con vendita ed esposizione di beni, di superficie lorda superiore a 400 mq, (individuate con il numero 69 nell'allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151), esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (2 gennaio 2019), oppure di nuova realizzazione.
In particolare si riportano le definizioni:
1. Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.
2. Spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (ad esempio: atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale,...).
3. Mall: galleria interna all'attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi.
4. Vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l'esposizione dei beni.
Le attività sono classificate per gruppi di diversa superficie, altezza e destinazione funzionale.
Note: Le regole tecniche (Verticali V8) si possono applicare alle stesse attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi contenute nel D.M. interno 27 luglio 2010.
Cantieri Temporanei o mobili
Legge 01/12/2018 n. 132 (conversione del Decreto Legge 4/10/2018 n. 113), da Gennaio 2019
Convertendo in legge il DL Sicurezza che prevedeva una modifica all'articolo 99, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (notifica preliminare) viene prevista applicazione della modifica pregressa ai soli cantieri per lavori pubblici.
Note: La trasmissione della notifica anche al Prefetto competente viene prevista limitatamente ai lavori pubblici (vengono esclusi quelli privati precedentemente compresi nel provvedimento).
Sanzioni
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019), da Gennaio 2019
Viene previsto un inasprimento delle sanzioni comminate per il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.La nuova norma prevede l'aumento generalizzato del 10% di tutte le sanzioni – amministrative o penali – previste dal D.Lgs. 81/2008.
Sanzioni
Circolare Ispettorato da Gennaio 2019
Fornisce indicazioni sulle novità della Legge di Bilancio riguardanti l'apparato sanzionatorio previsto non solo per il lavoro nero, ma anche con riferimento alle violazioni in riferimento al tema della salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008) o dell'applicazione della normativa in materia di vari aspetti (orario di lavoro, ferie, distacco transnazionale,...).
Indicazioni sulle maggiorazioni.
20% degli importi previsti da:
- art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero;
- art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce le condotte interpositorie;
- art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
- dai commi 3 e 4 dell‟art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono le violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell‟orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;
10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Note: Le maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Si applicano in relazione a condotte che realizzate a partire dal 2019, tenendo presente che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore "in nero‟ a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).