Novità DVR: due recentissime e interessanti sentenze con insegnamenti applicabili in molte realtà aziendali
1. Individuazione delle responsabilità di vertice e subappalto (Cassazione
Penale, Sez. 3, 09 giugno 2017, n. 28721)
L’amministratore di una società
subappaltatrice viene condannato in primo grado per una contravvenzione (art.
126 comma 1 D.Lgs. 81/2008) consistente nel “non aver impedito che gli operai
operassero su impalcati e ponti di servizio privi degli appositi strumenti di
protezione previsti dalla norma. In particolare (…) su impalcati e ponti di
servizio, passerelle tettoie poste ad un'altezza maggiore di due metri privi
dei parapetti e fermapiedi richiesti della norma” e per un’altra
contravvenzione, complementare alla prima (art. 108 comma 1 D.Lgs. 81/2008) per
“non aver provveduto a rendere sicuro il movimento il transito delle persone e
dei mezzi di trasporto”.
Da questo fatto, visto spesso
come trascurabile, ma purtroppo molto frequente nella realtà dei cantieri,
specialmente se di media o piccola dimensione, la Cassazione esamina i ricorsi
e l’organizzazione dell’Azienda dell’amministratore imputato e del cantiere in
cui presta la propria opera traendo spunto per ricordare da un lato
l’equilibrio concorsuale delle posizioni di garanzia in gioco in tema di
appalti, all’interno di ogni singola Impresa esecutrice e dall’altro
l’effettiva esposizione di responsabilità facente capo alle varie ragioni
sociali interessate in un cantiere edile: da un lato si ribadisce che “nelle società di capitali gli
obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico
del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del
consiglio di amministrazione, sugli amministratori e sui soci
a condizione che non risulti l'espressa
delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza”.
Dall’altro si sottolinea che in caso, come quello citato, di lavori svolti in
subappalto “in tema di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme
antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in
subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore,
grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul
subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica,
il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di
lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile
all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi
generali”.
2. Lesioni personali colpose e DVR carente (Cassazione Penale, Sez. 4, 12
giugno 2017, n. 29062)
La sentenza è interessante per tre motivi: a) la frequenza, nella realtà produttiva, dell’utilizzo anomalo del
carrello elevatore per operazioni di movimentazione carichi non previste, b)
il collegamento diretto, con conseguente individuazione di responsabilità, per
inadeguatezza del Documento di Valutazione del Rischio, vero "cuore e motore" di
tutta l’attività di prevenzione dell’azienda: se è carente il DVR, l’efficacia
prevenzionale è deficitaria in partenza, ed il sistema ne risente; in
particolare è da notare la conseguente attività formativa del personale coinvolto nell’incidente,
svolta con modalità superficiali ed inefficaci (cd. “fast training”) ed infine d) si ribadisce l’inconsistenza causale
della colpa del lavoratore, non “assistito” in via preliminare da un sistema di
valutazione e prevenzione del rischio realmente efficace.
Fonte giurisprudenza: