APPROFONDIMENTI ORGANIZZATIVI ED OPERATIVI

Proseguiamo la lettura ragionata della norma CEI 11-27 nella nuova edizione 2021, soffermandoci su ulteriori specificità o modifiche rispetto alla versione precedente. Se, da una parte, il campo di azione della norma si può dire immutato, dall'altra le modalità ed i compiti affidati alle figure esaminate nel precedente intervento sono state oggetto di alcuni cambiamenti anche sensibili. Nel seguito i dettagli relativi alle più importanti modifiche.

Lavoro elettrico, zone sotto tensione, esclusioni.

  1. Per prima cosa si sottolinea la nota che specifica la definizione di "lavoro elettrico" come "qualsiasi attività lavorativa eseguita nella zona di lavoro sotto tensione o nella zona prossima in quanto, in esse, qualsiasi lavoratore può essere assoggettato ad un rischio elettrico, sia che operi direttamente sulle parti attive in tensione o fuori tensione dell'impianto elettrico, di natura non elettrica, come lavori di muratura, verniciatura, taglio rami, etc. (…)".

    Risulta ora esplicitata la "zona sotto tensione" oltre a quella "prossima", ribadendo che in caso di presenza di personale non esperto o avvertito (cioè la cosiddetta Persona Comune, PEC) è essenziale una supervisione delle attività da parte di PES e/o PAV al quale compete "di attuare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché gli operatori PEC non incorrano con il loro comportamento in situazioni pericolose per la salute".
  2. Il par. 5 ("Procedure per l'esercizio") specifica invece che le misure eventualmente svolte, "non sotto tensione" presso gli impianti, possono essere svolte da PEC solo con la sorveglianza di un PES o PAV; nella versione precedente veniva invece ammessa anche la semplice supervisione. Nell'accezione della CEI 11-27 invece, la "sorveglianza" è definita come "attività di controllo costante […] atta a prevenire azioni pericolose", cioè di fatto una sorveglianza in presenza da parte di un PES o PAV nei confronti di PEC.
    Assistiamo così ad una "stretta" in materia di controllo operativo, anche ai fini prevenzionali.
  3. Sempre in relazione ai "lavori sotto tensione" il par. 6.3.4.5 interviene con alcune precisazioni per escludere determinate fattispecie: come in precedenza le manovre di sezionamento, l'uso di rilevatori di tensione etc. non costituiscono "lavori sotto tensione" (norma CEI 11-15), specificando che ciò può riguardare anche i casi i cui tali manovre vengano eseguite "sugli impianti elettrici o apparecchiature in tensione anche superiori a 1000V in c.a. e 1500V in c.c., realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato".

    Sono inoltre escluse anche le operazioni di prova, ricerca guasti, purché sia garantito (a seguito di specifica analisi del rischio) che tali parti non possano essere ri-portate in condizione di tensione (anche in assenza di messa a terra e corto circuito) e non possano essere riattivate (es. tramite procedure di lock-out/tag-out).

Organizzazione dell'attività e lavori complessi.

  1. Dal punto di vista organizzativo, in particolare (par. "Organizzazione") si nota la correzione del termine "interfacciati" con quello più coerente di "interferenti" relativo alle caratteristiche degli impianti che richiedono opportuna consultazione e coordinamento durante le fasi di lavoro, anche se va detto che tale puntualizzazione può risultare ridondante, in quanto la corretta applicazione dell'art. 26 del Testo Unico (o Titolo IV) garantisce il coordinamento ai fini della sicurezza durante lo svolgimento di lavori (anche) su impianti elettrici.

    In relazione all'organizzazione di lavori complessi invece, la norma specifica che "in un Piano di lavoro che riguarda lo stesso impianto complesso, possono essere individuati più siti lavorativi indipendenti, ciascuno sotto la responsabilità di un PL, ed in questo caso sarà il RI che coordinerà le operazioni di messa in sicurezza e di rientro in esercizio". Ove invece l'intervento complesso sia suddivisibile in più siti non indipendenti tra loro ed un solo PL non sia in condizioni di sovrintendere efficacemente all'intero lavoro è necessario "affidare per ciascuna suddivisione parte dei compiti ad altri operatori che devono essere comunque coordinati dall'unico PL

    In pratica si prevede esplicitamente la definizione di una struttura di supervisione costituita da Preposti ai Lavori (PL) e RI con funzioni di coordinatore.

    Nel paragrafo 4.12, inoltre, si rimarca la definizione operativa di "RI (persona designata alla conduzione dell'impianto elettrico)", specificando che alcuni dei compiti previsti per il medesimo RI possono essere delegati ad altre figure PES, che diventano responsabili di tali operazioni (es. redazione dei Piani di lavoro, riconsegna impianto a fine lavori etc.).
  2. Per quanto concerne la scelta delle modalità operative in caso di lavori sotto tensione (competenza del Preposto ai Lavori) si sottolinea l'obbligo di considerare, oltre alla quantità di corrente di cortocircuito presente, anche il tempo di intervento delle protezioni contro gli stessi: in precedenza il fattore tempo non rientrava fra i requisiti dei dispositivi di protezione (es. interruttori, fusibili etc.).

    Appare cioè evidente come il Preposto ai Lavori debba necessariamente conoscere le caratteristiche dell'impianto in termini di alimentazione e protezione, nonché essere consapevole della relazione fra tempo di esposizione /quantità di corrente e possibili danni per gli operatori, dimostrando competenze pratiche piuttosto specifiche.

Allegati

  1. Da ultimo, la nuova edizione della norma contiene alcune modifiche/integrazioni all'interno degli allegati:
    • fac-simile dei Piani di Lavoro ed Intervento coerenti con le integrazioni e modifiche descritte;
    • un nuovo allegato (Allegato H, "Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza") che esplicita, con i dovuti esempi: a) i livelli di responsabilità e b) schemi di gestione dei lavori complessi e limiti di competenza.

Nel solco della continuità con la versione previgente, dunque, la Norma CEI 11-27 2021, specifica alcune misure rendendo attuali e più coerenti – nonché auspicabilmente più sicuri - gli interventi del personale interessato, ribadendo la sua funzione di riferimento organizzativo ed operativo per tutto il management.

A cura della Redazione CEPER