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DPCM 26 aprile 2020 IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E PROTEZIONE DAL VIRUS COVID-19

Il DPCM 26 aprile 2020 stabilisce le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
Va notato con favore lo sforzo del Governo di convogliare le diverse disposizioni emergenziali delle ultime 10 settimane in un unico corpus normativo, cercando di dare coerenza alle previsioni, fin dove possibile, visto il perdurante stato di emergenza epidemica ed unificando i documenti alle ultime versioni stratificatesi nel tempo.
I provvedimenti del DPCM, che aprono la strada alla cd. FASE 2 nella gestione dell’emergenza, saranno obbligatori a partire dal 4 maggio 2020, data dalla quale si potranno riprendere le attività produttive industriali e commerciali indicate nella nuova lista dei codici ATECO (cfr. Allegato 3 del DPCM). In ogni caso le disposizioni del DPCM in oggetto, sostituiscono  quelle del DPCM del 10 aprile 2020 applicabili a tutte le attività consentite.
Continueranno inoltre ad essere valide le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle singole Regioni, per le quali è necessario monitorare eventuali proroghe o modifiche (quali ad esempio le disposizioni delle Regioni Veneto e Toscana in merito all’estensione delle distanze interpersonali di sicurezza ed alla sanificazione di impianti di aerazione relativi a luoghi aperti al pubblico).
Ai fini dell’attuazione, va primariamente considerato quanto segue:
- Il decreto sancisce chiaramente che la mancata attuazione dei protocolli tale da non assicurare adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- Le imprese che riprenderanno la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere da subito tutte le attività propedeutiche alla riapertura, comprendenti: i lavori per l’adozione delle misure necessarie per la sicurezza nei luoghi di lavoro; la sanificazione; le attività di manutenzione; le attività necessarie alle verifiche di sicurezza ed all’avvio di impianti e macchinari; l’organizzazione delle attività del personale.
- Dopo il 4 maggio 2020, continueranno ad essere sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività già oggi consentite, e le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e servizi di ristorazione aziendali e della ristorazione con consegna a domicilio e con asporto.

Struttura del Decreto e contenuti generali
Il Decreto è composto da 10 articoli e 10 allegati.
- Gli artt. 1 e 2 sono di specifico interesse per le attività lavorative, riferite alle misure urgenti sul piano nazionale, ed alle attività produttive, industriali e commerciali.
- Gli allegati 1 e 2 indicano rispettivamente le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e le attività inerenti i servizi alla persona che continuano ad essere consentite.
- L’allegato 3 indica, mediante l’identificazione dei relativi settori ATECO, tutte le attività produttive industriali e commerciali che potranno riprendere a partire dal 4 maggio 2020.
- L’allegato 6 è costituito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali”, che aggiorna e sostituisce il precedente protocollo del 14 marzo 2020. Da notare in proposito che la codificazione all’interno del DPCM ne comporta la inequivocabile obbligatorietà per tutte le imprese, in ogni settore (per un riassunto delle azioni e misure in proposito si veda la Tabella sinottica).
- Gli allegati 4 e 5 richiamano rispettivamente le misure igienico sanitarie di base (valide per tutta la popolazione, compresi i lavoratori) e le misure applicabili agli esercizi commerciali.  
- L’allegato 7 riporta il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, anch’esso parzialmente aggiornato.
- In allegato 8 è riportato il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”.

Elementi di particolare interesse per la corretta gestione in azienda
Si segnalano i principali elementi di novità o comunque di particolare interesse in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rinvenibili in particolare nel Protocollo di Intesa riportato in allegato 6 al Decreto ed alla luce dell’esperienza maturata da aziende ed enti di controllo nell’ambito delle attività rimaste attive in questo periodo .
1. La formalizzazione di attività informativa mirata in materia, sulla base della mansione e dei contesti lavorativi; tale attività va ad aggiungersi alle misure informative e segnaletiche indirizzate a chiunque acceda agli ambienti (in merito a distanze, regole per l’accesso ai luoghi di lavoro, norme di igiene e norme comportamentali).
2. La regolamentazione dell’accesso di personale dipendente, lavoratori esterni, clienti o visitatori, stabilendo le modalità di controllo secondo le disposizioni del protocollo ed organizzando di conseguenza l’attività nel rispetto delle norme di tutela della privacy.
La corretta gestione e formalizzazione degli adempimenti verso terzi (contrattuali e di informazione in merito alle norme prevenzione aziendali) in relazione all’esecuzione di attività in appalto, specialmente ove questi comportino presenza stabile e continuativa presso gli ambienti della committenza.
Un’attenzione particolare alla vigilanza ed all’intervento in merito all’osservanza delle misure previste dai Protocolli, nei confronti di qualunque soggetto, interno o esterno, stabile od occasionale.
3. L’obbligo di provvedere a sanificazioni straordinarie alla riapertura, in caso di aziende “critiche” (ubicate in aree geografiche a maggiore endemia o aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19).
Più in generale restano valide le specifiche misure di pulizia giornaliera e di sanificazione  periodica degli ambienti.
Vanno seguite le indicazioni in merito a frequenze, modalità, scelta dei prodotti efficaci, seguendo le linee di indirizzo del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.
4. La chiara regolamentazione dell’obbligo che le persone presenti in azienda adottino le necessarie precauzioni igieniche, in particolare per le mani. È di fondamentale importanza la corretta scelta ed organizzazione di detergenti per le mani, accessibili a tutti lavoratori in punti facilmente individuabili e chiaramente segnalate, fornendo chiare indicazioni per l’uso in modo che siano assicurate adeguate misure di igiene.
5. L’utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni. L’allegato 5 del DPCM, relativo a “Misure per gli esercizi commerciali”, prevede inoltre che vi sia obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
In generale l’azienda deve valutare i necessari DPI: mascherine filtranti o mascherine chirurgiche in relazione alla specifica attività ed alle esigenze di protezione, oltre a guanti di protezione (monouso) e ad eventuali indumenti monouso o camici, occhiali o visiere protettive, in particolare qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni tecniche (es. barriere fisiche) o organizzative.
In generale la scelta, dotazione e gestione dei DPI, conformi alle vigenti norme ed adeguati in relazione al lavoro da svolgere ed alle esigenze di protezione, deve essere operata alla luce dei criteri stabiliti dal Decreto, considerando necessariamente la specificità del contesto aziendale e le caratteristiche dell’attività da svolgere.
6. La previsione del distanziamento sociale e del lavoro agile (in smart working) come misura primaria ed ancora più efficace e sicura, quindi da privilegiare (anche in fase di ripresa delle attività) ove possibile.
Pare evidente che la misura primaria rimane l’adeguata organizzazione e regolamentazione del lavoro in smart working (lavoro agile), ove possibile, definendo di conseguenza in modo chiaro e motivato le attività che non possano essere effettuate a distanza e che richiedono dunque la necessità di operare presso l’azienda.
Permane il mantenimento di incentivi all’astensione dal lavoro mediante gli altri strumenti previsti dalle norme e contrattazione collettiva, nonché gli ulteriori strumenti di carattere straordinario.
In generale inoltre rimangono le limitazioni in merito a trasferte, spostamenti, incontri in presenza, attività con terzi.
7. Il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi e dei processi di lavoro.
Rientrano in tale contesto il riposizionamento delle postazioni di lavoro o altre analoghe soluzioni (compresa l’apposizione di barriere/separatori), l’articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea; regolamentazione circa l’uso di aree comuni e di servizio; variazioni in merito agli orari ed alla flessibilità in entrata ed uscita; altre misure tecnico-organizzative per garantire un basso affollamento ed il mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza.
8. L’incentivazione di forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento tra il viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
9. La corretta gestione di persona sintomatica in azienda, gestione di eventuali casi di possibile contagio da COVID-19 da parte di personale interno o esterno e di necessità di adeguamento delle procedure di emergenza.
10. La previsione di specifiche misure/procedure di verifica e controllo al rientro da malattia dovuta ad infezione COVID-19, con verifiche documentali, attestazioni dell’autorità sanitaria e coinvolgimento del medico competente per verifica.
Occorre prevedere l’adeguamento delle procedure di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, con attenzione anche ad intercettare e gestire eventuali situazioni di particolare fragilità e patologie incidenti sull’esposizione a rischio (nel rispetto della privacy e delle indicazioni delle Autorità Sanitarie).
11. La previsione, a livello suppletivo, di Comitato di controllo in forma “allargata”, esterna, con valenza territoriale e partecipazione di RLST e parti sociali.
Inoltre ogni Azienda viene chiamata al rispetto delle norme anticontagio e del mantenimento di adeguati standard di sicurezza, previa attenta valutazione ed impostando la propria attività di prevenzione in modo coerente con le caratteristiche del lavoro e del contesto, con la finalità di ottenere il massimo contenimento del contagio.

Per ulteriori dettagli e per una lettura ragionata del nuovo Protocollo, si rimanda al riassunto sinottico (basta scaricare l'informativa alla fine del presente documento) in forma tabellare con i contenuti unitamente alle relative indicazioni operative, e le relative novità rispetto al precedente (Tabella Sinottica Protocollo di Intesa riportato in allegato 6 al Decreto).

Al fine della definizione in modo dettagliato e specifico, in relazione alla realtà aziendale, di ciascuno degli elementi indicati ed eventuali ulteriori aspetti legati al tipo di attività e contesto nel quale si opera, è importante che venga predisposto da parte dell’azienda uno specifico “protocollo anticontagio” contenente tutte le misure ed i relativi strumenti per l’attuazione, secondo le decisioni ed il controllo del Comitato istituito ai sensi dell’art. 13 del Protocollo di Intesa.

In proposito CEPER è disponibile ad assistere l’Azienda in questo percorso e nella elaborazione della necessaria documentazione sulla base di standard personalizzabili ed alla esperienza sul campo, in molteplici settori.


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