Centro per la Prevenzione dei Rischi

Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze: elaborazione e contenuti

Considerazioni tratte dalle Linee Guida INAIL

Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d’appalto, d’opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare per permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l’idoneità tecnico professionale richiesti dall’art. 26.

Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la presenza di Imprese operanti all’interno dell’Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l’assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso).

Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all’ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell’Azienda, ecc.

Il DUVRI non va predisposto in caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso.

Scopo e caratteristiche del DUVRI

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 «operativamente» chiede al Committente di:

  • fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In linea di principio tali informazioni possono essere fornite separatamente nell’ambito di un «Documento informativo su rischi e misure» e/o possono essere integrate nel DUVRI, essendo collegate alla successiva fase di analisi di eventuali situazioni di interferenza. In questo ultimo caso sarà più facile garantire la coerenza ed aggiornamento con il contenuto del DUVRI.
  • Promuovere la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Elaborando un documento valutazione rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e ove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Per garantire tale attività occorre pertanto:

  1. Individuare ed analizzare i rischi «incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto» e quindi a cui sono «esposti i lavoratori» (compresi quelli legati anche a situazioni di interferenza tra imprese coinvolte in una stessa opera), ovvero tutti i possibili rischi da interferenza.
  2. Definire le misure di prevenzione e protezione necessarie, da attuare mediante cooperazione e mediante coordinamento.

Concetto di Interferenza e di Rischi da Interferenza

Le Linee Guida INAIL 2013, richiamando la Determinazione n°3 del 5 marzo 2008 dell’autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici, inizialmente fornisce la seguente definizione di «Interferenza»:

INTERFERENZA: circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Poi subito dopo amplia il concetto fornendo la seguente definizione di «Rischi da interferenze»:

RISCHI DA INTERFERENZE: sono tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri del DLC, delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Le stesse Linee Guida INAIL 2013 infatti forniscono poi ulteriori chiarimenti per la determinazione dei «Rischi da interferenza» o «Rischi interferenti»

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

  • Immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore
  • Derivanti da sovrapposizione di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi
  • Esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l’Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore
  • Derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata

In definitiva, si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa.

Documento di Informazione e Comunicazione

Il DUVRI deve quindi essere strutturato in modo tale da:

  • Garantire la corretta informazione reciproca tra committente ed imprese appaltatrici, su rischi e misure e su tutti gli aspetti incidenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
  • Garantire la possibilità di integrazione (aggiunta di imprese, rischi,..) ed aggiornamento anche in corso d’opera

NOTA - Le modifiche devono essere tempestive e coerenti rispetto agli eventi:

  • con quanto definito e formalizzato in precedenza (deve essere chiara la modifica rispetto a quanto definito per non ingenerare sovrapposizioni e confusione);
  • con quanto comunicato alle altre imprese che potrebbero essere presenti.

In questo processo va considerato che i soggetti chiamati ad effettuare integrazioni possono non coincidere con i soggetti che hanno predisposto il Documento valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) iniziale.

Documento unico e dinamico

Le Linee Guida INAIL 2013 precisano il concetto di «UNICITA’» e di «DINAMICITA’» (integrabilità/aggiornabilità) del DUVRI.

Estratto da LG INAIL:

“A questo scopo il comma 3 dell’art. 26 è molto chiaro: parla di un unico documento per tutti gli appalti. Ne consegue, automaticamente, che si deve trattare di uno strumento dinamico attraverso il quale il DLC individua e valuta i rischi di interferenza, generati all’interno dei propri ambienti di lavoro, dall’esecuzione di lavori/servizi/forniture, ad opera di Imprese appaltatrici o di lavoratori autonomi.

Il DUVRI deve essere allegato a tutti i contratti di appalto e la sua versione aggiornata comunicata a tutte le Imprese appaltatrici; in sostanza, tale documento evolve in funzione dei diversi contratti in essere.”

NOTA – Il concetto di «unico documento per tutti gli appalti» va interpretato in modo corretto al fine di predisporre un Documento corretto ed efficace.

Tipologie di appalto e redazione del DUVRI

Ai fini operativi si possono presentare differenti situazioni per le quali è richiesta la predisposizione di uno DUVRI:

  1. Fase antecedente l’effettiva individuazione dell’appaltatore e quindi l’assegnazione dell’appalto (tipicamente fase di «gara» o di «richiesta di offerta»; in tale fase sono difficilmente definibili a priori con esattezza gli elementi caratterizzanti il DUVRI stesso, ovvero: l’attività di lavoro specifica, la/e area/e, la contemporanea presenza di più imprese. Pertanto dovrà essere predisposto un Documento preliminare.
  2. Assegnazione di appalto per un determinato tipo di attività ad un’impresa, ma eseguibili in lungo periodo in relazione egli accordi contrattuali ed alle esigenze del committente (es. contratto annuale o pluriennali di manutenzione elettrica, antincendio, ….). In tal caso vi sono di norma elementi in più per definire l’attività di lavoro specifica (anche se non sempre è possibile individuarla in modo preciso), mentre restano da definire: la/e area/e e l’eventuale contemporanea presenza di più imprese.
  3. Appalto «specifico», ovvero relativo ad attività specifiche, per le quali sono definibili a priori gli elementi relativi ad attività, area ed eventuale copresenza di più imprese.

NOTA: In tutti i casi dovranno essere considerati eventuali Subappalti.

Tipologie di attività in appalto (esempi)

Alcuni esempi di attività in appalto per le quali si rende di norma necessaria la predisposizione di DUVRI:

  • Manutenzione ed assistenza tecnica a strutture (ove non rientranti nel Titolo IV)
  • Manutenzione ed assistenza tecnica di tipo meccanico (su attrezzature, macchine o impianti, utilities, …)
  • Manutenzione su mezzi (se svolte in officine e aree aziendali)
  • Manutenzione ed assistenza tecnica di tipo elettrico
  • Verifica, revisione e regolazione attrezzature (interventi ordinari di entità limitata), calibrazione strumenti
  • Movimentazione e trasporto merci, rifiuti, …
  • Pulizie, disinfestazione e derattizzazione, …
  • Manutenzione ed assistenza tecnica a dispositivi ed impianti antincendio ed impianti speciali
  • Verifiche e campionamenti ambientali
  • Vigilanza e portierato
  • Preparazione e somministrazione cibi e bevande

Ceper ha messo a punto una metodologia specifica creando uno specifico modello di Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) modulare, da condividere ed adattare alla realtà aziendale, facilmente compilabile sia in relazione alle caratteristiche degli ambienti di lavoro ed attività svolte da parte dell’azienda e sia in relazione alle attività eventualmente affidate e comportanti eventuali interferenze. Per maggiori informazioni su questo servizio clicca QUI.