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Analisi Ambientale: l'Efficienza Energetica nell’Industria: D.lgs. 102/2014 attuativo della Direttiva 2012/27/UE

Le recenti novità introdotte dal D. Lgs 102/2014 prevedono l’obbligo, per le aziende a più sensibile consumo di energia, di eseguire diagnosi energetiche al fine di individuare le principali fonti di consumo e provvedere alle azioni di miglioramento.

Affidarsi ad una Società di Consulenza in grado di evidenziare, tramite apposita Diagnosi Energetica, lo stato dei propri consumi energetici, la maturità del proprio sistema di gestione energetico e la consapevolezza interna sulle opportunità di miglioramento, risparmio ed accesso alle principali forme di finanziamento degli interventi (es. Titoli di Efficienza Energetica) non può quindi che rivelarsi l’inizio di una strategia di aumento di competitività fondamentale per il proprio business.

Il primo passo è quello di contattare gli esperti in materia per verificare lo stato dei propri consumi energetici ed il loro utilizzo, quindi verificare le opportunità di efficientamento ed ottimizzazione.

CEPER mette a disposizione delle aziende il suo Team di Auditors Energetici per accompagnare le Aziende in tutti i passi necessari allo svolgimento dell’Audit o all’ottenimento della Certificazione ISO 50001, a partire dalle analisi di consumo presso gli edifici/reparti, lo studio di interventi (adeguamento, miglioramento delle prestazioni o sostituzione degli impianti o delle parti di edificio a forte consumo), fino all’adozione di forme di autogenerazione dell’energia (es. cogenerazione).

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I soggetti obbligati sono riassumibili nelle Grandi Imprese e nelle Imprese a forte consumo di energia (individuati da Decreto 83 2012 )ovvero:

  • Grandi imprese: impresa che occupa più di 250 persone o il cui fatturato supera i 50 milioni di € o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di €.
    A seguito di chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico si precisa che:
    * se un’azienda è collegata ad una grande impresa, è ritenuta anch’essa automaticamente “grande impresa”
    * una grande impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi solo se negli ultimi due esercizi consecutivi è attestata la condizione di “grande impresa”
    * una azienda controllata da un ente pubblico per almeno il 25% del capitale (o dei diritti di voto) è ugualmente considerata “grande impresa.

  • Imprese a forte consumo di energia: “Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sia verificata una delle seguenti condizioni:
    * abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dalla elettrica;
    * il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 2%”.

    L’obbligo di diagnosi non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico (sostanzialmente una diagnosi energetica in veste diversa ) realizzato in conformità all’allegato 2 del Decreto 102.

    Tale obbligo, oltre alla stretta cogenza normativa, può però rappresentare per le imprese un incentivo ad aumentare la consapevolezza sui propri consumi energetici e, quindi, provvedere con opportune azioni di efficentamento, rinnovo degli impianti e risparmio.

    Un’azienda energeticamente più efficiente diventa:
    *più competitiva riducendo i propri costi di produzione
    * più consapevole dei propri processi di produzione, che possono quindi essere ottimizzati con grandi benefici, non solo in termini di costi
    * più attrattiva nei confronti dei mercati e dei clienti più esigenti in termini di sostenibilità ambientale.

    Inoltre sono previste diverse forme di incentivazione e sostegno agli interventi di diagnosi e di rinnovo degli impianti (produttivi ed ausiliari) da parte di regioni, stato ed Unione Europea, che possono orientare le aziende verso interventi di miglioramento con investimenti a breve rientro e grande beneficio futuro.

    Si ricorda, infine, che vi è l’obbligo di effettuare la Diagnosi Energetica entro il 5 dicembre 2015 e di rinnovare l’analisi effettuata ogni 4 anni. L’ENEA è l’ente responsabile dei controlli sull’attuazione e sulla conformità delle Diagnosi Energetiche.

    Il decreto definisce inoltre delle ammende:
    * mancata diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 ammenda dai 4.000 ai 40.000 € con l’obbligo di redigerla e inviarla entro i termini stabiliti
    * errata diagnosi energetica e quindi non redatta in conformità a quanto previsto ammenda dai 2.000 ai 20.000 € con l’obbligo di redigerla e inviarla entro i termini stabiliti.