{"id":5024,"date":"2026-09-28T15:29:17","date_gmt":"2026-09-28T13:29:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ceper.it\/?p=5024"},"modified":"2026-09-28T15:29:17","modified_gmt":"2026-09-28T13:29:17","slug":"violenze-e-molestie-sul-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ceper.it\/en\/violenze-e-molestie-sul-lavoro\/","title":{"rendered":"Violenze e molestie sul lavoro"},"content":{"rendered":"<h3><a name=\"_Toc233027943\"><\/a>Il quadro normativo<\/h3>\n<p>La Convenzione OIL n. 190, adottata nel 2019, ha riconosciuto per la prima volta a livello internazionale il diritto a un mondo del lavoro libero da <strong><a href=\"https:\/\/www.ceper.it\/servizi\/consulenza-benessere-organizzativo-e-sicurezza\/valutazione-dei-rischi-psicosociali\/\">violenza e molestie<\/a><\/strong>; l\u2019Italia l\u2019ha ratificata nel 2021. Nel 2025 il D.L. 159, convertito nella L. 198\/2025, ha inserito la prevenzione delle condotte violente e moleste tra le misure generali di tutela del Testo Unico (art. 15, nuova lettera z-bis): le violenze e le molestie sul lavoro sono oggi trattate come un rischio lavorativo che il datore di lavoro \u00e8 tenuto a prevenire.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc233027944\"><\/a>Cosa si intende per violenza e molestia<\/h3>\n<p>La violenza e le molestie sono un insieme di pratiche e comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico. La definizione \u00e8 ampia: non serve che il comportamento sia ripetuto, n\u00e9 che produca un danno concreto; basta che possa comportarlo.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che qualifica una violenza o una molestia non \u00e8 l\u2019intenzione di chi la mette in atto, ma il fatto che il comportamento \u00e8 indesiderato e capace di causare un danno, anche in assenza di un proposito di nuocere.<\/p>\n<p>A questa tutela generale se ne affianca una seconda, prevista dalle leggi sulla parit\u00e0 e la non discriminazione, cio\u00e8 il Codice delle pari opportunit\u00e0 (D.Lgs. 198\/2006) e i decreti antidiscriminazione. Vietano le discriminazioni fondate su caratteristiche personali protette: sesso, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilit\u00e0, et\u00e0, orientamento sessuale. Quando la molestia \u00e8 collegata a una di queste, la legge la qualifica come discriminazione, con tutele rafforzate. In questo quadro, la legge definisce con precisione due fattispecie.<\/p>\n<p><strong>Molestie sessuali.<\/strong> Il D.Lgs. 198\/2006, all\u2019articolo 26, le definisce come un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l\u2019effetto di violare la dignit\u00e0 della persona, creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, e le considera espressamente una discriminazione.<\/p>\n<p><strong>Molestie.<\/strong> Lo stesso articolo 26 considera discriminazione anche le molestie legate al sesso ma prive di connotazione sessuale: comportamenti che umiliano o intimidiscono una persona per il fatto di essere donna o uomo. I decreti antidiscriminazione estendono la stessa tutela agli altri fattori protetti: origine etnica (D.Lgs. 215\/2003), religione, convinzioni personali, disabilit\u00e0, et\u00e0 e orientamento sessuale (D.Lgs. 216\/2003).<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc233027945\"><\/a>Le forme: fisica, verbale e digitale<\/h3>\n<p>Le violenze e le molestie possono assumere tre forme, spesso combinate tra loro: fisica, verbale e digitale.<\/p>\n<p><strong>Modalit\u00e0 fisica.<\/strong> Comprende ogni contatto non desiderato o lesivo: spinte, strattoni, percosse, atti di violenza sessuale, lancio di oggetti, minacce con oggetti contundenti. Nella sanit\u00e0, nel commercio, nei trasporti e nella scuola queste aggressioni provengono spesso da soggetti esterni: utenti, clienti, pazienti o loro familiari.<\/p>\n<p><strong>Modalit\u00e0 verbale.<\/strong> Include insulti, minacce, urla, offese, commenti sessisti o razzisti, apprezzamenti a sfondo sessuale non desiderati, umiliazioni davanti ad altri. Una discussione isolata in un momento di tensione non \u00e8 di per s\u00e9 violenza; lo \u00e8 il commento aggressivo o degradante che si ripete, o anche un singolo commento che lede gravemente la dignit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Modalit\u00e0 digitale.<\/strong> Comprende messaggi offensivi via email, chat o piattaforme aziendali; cyberstalking (monitoraggio sistematico delle attivit\u00e0 digitali); doxing (pubblicazione non autorizzata di dati personali); diffusione non consensuale di immagini intime; molestie sui social. Colpisce in modo sproporzionato le donne ed \u00e8 pi\u00f9 difficile da documentare della violenza in presenza, ma con effetti altrettanto gravi.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc233027946\"><\/a>Quando diventa un pattern: il mobbing<\/h3>\n<p>Quando i comportamenti ostili, di qualunque modalit\u00e0, diventano un sistema ripetuto e prolungato, di solito per almeno sei mesi, si parla di mobbing: azioni mirate a isolare, umiliare e mettere la persona in condizione di non difendersi. Pu\u00f2 includere svuotamento delle mansioni, isolamento, esclusione da informazioni e formazione, controllo esasperato, campagne di screditamento. Non serve per\u00f2 aspettare che una situazione diventi mobbing per reagire: un singolo episodio grave \u00e8 gi\u00e0 sufficiente, e la soglia dei sei mesi serve solo a qualificarlo giuridicamente.<\/p>\n<p>Il mobbing \u00e8 distinto dalle costrittivit\u00e0 organizzative, in cui manca l\u2019intenzionalit\u00e0 persecutoria: sono disfunzioni strutturali, non azioni mirate contro la persona.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc233027947\"><\/a>Le origini della violenza: chi \u00e8 l\u2019autore<\/h3>\n<p>Riconoscere chi mette in atto la condotta, che sia un collega, un cliente o uno sconosciuto, aiuta a capire come prevenirla, perch\u00e9 ogni origine richiede misure diverse.<\/p>\n<p><strong>Origine interna.<\/strong> Avviene tra persone della stessa organizzazione: colleghi, superiori e collaboratori, reparti. Pu\u00f2 assumere forme diverse: l\u2019abuso di potere, quando la posizione gerarchica serve a intimorire, controllare o punire; commenti offensivi o allusioni a sfondo sessuale; il mobbing gi\u00e0 descritto. \u00c8 spesso la pi\u00f9 difficile da riconoscere, perch\u00e9 si sviluppa gradualmente e viene mascherata da dinamiche considerate \u00abnormali\u00bb: il tono brusco del capo, lo scherzo pesante, l\u2019esclusione dalle riunioni. Proprio questa normalizzazione la rende insidiosa: chi la subisce tende a dubitare della propria percezione prima ancora di chiedere aiuto.<\/p>\n<p><strong>Origine esterna da utenti, clienti e pazienti.<\/strong> Proviene da persone con cui l\u2019organizzazione ha una relazione di servizio: un\u2019infermiera aggredita da un paziente agitato, un\u2019insegnante minacciata dai genitori di un alunno, un addetto allo sportello insultato da un utente esasperato. \u00c8 diffusa soprattutto nei settori a contatto con il pubblico. La rendono pi\u00f9 probabile stati di alterazione (alcol, sostanze, scompenso psichico) e la frustrazione per attese o servizi percepiti come negati. Il sottoreporting \u00e8 molto elevato: la maggior parte degli episodi non viene mai segnalata.<\/p>\n<p><strong>Origine esterna da estranei.<\/strong> Comprende episodi causati da persone senza relazione con l\u2019organizzazione: rapine, furti con violenza, aggressioni casuali. Sono particolarmente esposti i lavoratori notturni, chi opera in postazioni isolate, chi maneggia denaro o farmaci.<\/p>\n<p><strong>Violenza domestica da ex partner o familiare<\/strong>. La Convenzione OIL n. 190 riconosce che la violenza di origine familiare pu\u00f2 estendere i suoi effetti anche al lavoro. Chi la subisce pu\u00f2 faticare a concentrarsi, doversi assentare e, in alcuni casi, essere raggiunta dal partner o ex partner sul posto di lavoro. Per questo molte aziende attivano percorsi di sostegno e sportelli antiviolenza dedicati. A livello nazionale \u00e8 attivo il 1522, numero gratuito e anonimo contro la violenza e lo stalking.<\/p>\n<p>Qualunque sia l\u2019origine, la Convenzione OIL n. 190 e il D.L. 159\/2025 sono chiari: nessun obiettivo di lavoro, nessuna urgenza organizzativa, nessuna tradizione aziendale giustifica un comportamento che lede la dignit\u00e0 della persona.<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc233027948\"><\/a>Prevenzione e gestione delle violenze e molestie sul lavoro<\/h2>\n<p>Dopo aver descritto violenze e molestie, vediamo come prevenirle e gestirle. Sono fenomeni distinti dallo stress lavoro-correlato, ma con esso condividono un terreno comune: un ambiente organizzativo disfunzionale pu\u00f2 diventare fertile per entrambi. La prevenzione delle violenze richiede per\u00f2 strumenti propri.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc233027949\"><\/a>Misure organizzative<\/h3>\n<p>La prevenzione delle violenze e delle molestie si attua prima di tutto sul piano organizzativo. Le misure principali sono:<\/p>\n<ul>\n<li>una politica esplicita di tolleranza zero verso ogni forma di violenza e molestia, comunicata a tutti i lavoratori.<\/li>\n<li>L\u2019inclusione del rischio di violenze e molestie nella valutazione dei rischi (DVR), con l\u2019individuazione dei fattori specifici dell\u2019organizzazione (settori esposti, tipologia di utenza, modalit\u00e0 di lavoro, squilibri di potere) e l\u2019uso degli eventuali episodi come eventi sentinella per orientare la prevenzione.<\/li>\n<li>canali di segnalazione accessibili, riservati e sicuri.<\/li>\n<li>La formazione di dirigenti, preposti e lavoratori sul riconoscimento e sulla prevenzione di questi fenomeni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019obiettivo di fondo non \u00e8 solo vietare la violenza, ma costruire un ambiente in cui questi comportamenti siano percepiti da tutti come inaccettabili.<\/p>\n<p>Le misure non sono uguali per ogni tipo di violenza: cambiano secondo l\u2019origine. Contro gli estranei contano soprattutto le barriere fisiche, il controllo degli accessi e i protocolli antirapina; per clienti e utenti, la protezione delle postazioni a contatto con il pubblico e la formazione alla de-escalation; per le situazioni interne, il lavoro sul clima, le procedure e i canali di ascolto. E, dopo un episodio, dove previsto, si pu\u00f2 attivare uno sportello d\u2019ascolto o un supporto psicologico.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc233027950\"><\/a>Misure comportamentali<\/h3>\n<p>Sul piano dei comportamenti la mossa pi\u00f9 efficace dipende da chi mette in atto la violenza. Riprendendo le origini viste prima, cambiano le risposte adeguate.<\/p>\n<p><strong>Se la violenza viene da un estraneo, <\/strong>come in una rapina o in un\u2019aggressione improvvisa, non si tratta di far valere le proprie ragioni, ma di restare illesi. La regola, condivisa da forze dell\u2019ordine e linee guida di settore, \u00e8 una e va imparata a freddo: l\u2019incolumit\u00e0 viene prima del denaro e della merce. Mantenere la calma, assecondare le richieste, tenere le mani in vista, non reagire e non inseguire chi fugge. A episodio concluso, segnalare subito e attivare le procedure di emergenza; usufruire, dove previsti, dello sportello di ascolto e del supporto psicologico e, se serve, chiedere la visita medica straordinaria.<\/p>\n<p><strong>Se la violenza viene da un cliente o da un utente, <\/strong>la situazione tipica di chi lavora a contatto con il pubblico, il punto fermo \u00e8 che subire insulti o minacce non fa parte del lavoro. Sul momento, per\u00f2, l\u2019obiettivo non \u00e8 avere ragione ma contenere la tensione: mantenere la calma senza prenderla sul personale, parlare con tono pacato, lasciare che la persona si esprima, non rispondere alla provocazione, tenere una distanza e una via d\u2019uscita, e chiamare subito supporto da un collega, dal preposto o dalla vigilanza dove c\u2019\u00e8. Ogni episodio andrebbe segnalato, anche se finisce senza conseguenze fisiche: \u00e8 cos\u00ec che si agisce sulle cause.<\/p>\n<p><strong>Se la violenza viene dall\u2019interno, <\/strong>da colleghi o superiori, non sempre \u00e8 evidente: spesso inizia con segnali sottili, minimizzati anche da chi li subisce. La prima cosa da sapere \u00e8 che chi subisce questi comportamenti non ha alcuna colpa: non c&#8217;\u00e8 nulla da giustificare in chi li mette in atto, n\u00e9 alcun dovere di tollerarli. \u00c8 utile cominciare a documentare ci\u00f2 che accade (quando, dove, chi era presente, cosa \u00e8 stato detto o fatto) e parlarne con una persona di fiducia, per non restare soli con il peso della situazione. La risposta pi\u00f9 efficace dipende dal contesto: davanti a comportamenti ostili interni \u00e8 importante non minimizzare e non aspettare che la situazione si aggravi; nelle violenze digitali, conservare le prove senza rispondere alle provocazioni \u00e8 essenziale per qualsiasi azione successiva.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc233027951\"><\/a>Chi assiste a un episodio<\/h3>\n<p>Quello che un\u2019altra persona ha visto o sentito conta, anche quando non la riguarda direttamente. Chi subisce violenze o molestie spesso si sente isolato e dubita della propria percezione: sapere che qualcuno ha visto e non \u00e8 rimasto indifferente pu\u00f2 cambiare le cose. Quando \u00e8 sicuro farlo, mostrare a chi ha subito il comportamento che non \u00e8 solo fa la differenza: a volte basta un \u00abstai bene?\u00bb. Meglio evitare invece di minimizzare o di suggerire di \u00ablasciar perdere\u00bb: anche in buona fede, queste reazioni rafforzano il silenzio. Se serve, vale la pena segnalare quanto osservato attraverso i canali disponibili. La legge tutela anche i testimoni e chi assiste il segnalante.<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc233027952\"><\/a>A chi rivolgersi<\/h3>\n<p>Gli episodi acuti, come una rapina o l\u2019aggressione di un cliente o di un estraneo, vanno segnalati subito e richiedono di allertare colleghi, preposto, vigilanza o, se serve, il 112. Il percorso graduale descritto qui sotto riguarda invece soprattutto le situazioni relazionali e di molestia, dove spesso conviene partire in modo informale.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Parlarne con una persona di fiducia.<\/strong> Un collega, un amico, un familiare. Rompere il silenzio \u00e8 il primo passo.<\/li>\n<li><strong>Cercare una risoluzione informale.<\/strong> A volte \u00e8 possibile la mediazione di qualcuno che aiuti a raffreddare la situazione.<\/li>\n<li><strong>Rivolgersi alle figure aziendali<\/strong>. Il preposto, il dirigente o il datore di lavoro, l&#8217;ufficio risorse umane (HR), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e, dove presenti, la consigliera o il consigliere di fiducia e i referenti etici<strong>.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Richiedere la visita medica straordinaria al medico competente.<\/strong> Pu\u00f2 rilevare segnali di disagio e attivare percorsi di supporto psicologico.<\/li>\n<li><strong>Usare i canali di segnalazione <\/strong>riservati e protetti<strong>.<\/strong><\/li>\n<li><strong>L\u2019azione legale.<\/strong> Resta sempre un diritto, come ultima possibilit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La legge tutela chi segnala vietando espressamente ogni forma di ritorsione, e la tutela si estende anche ai facilitatori e ai colleghi del segnalante. Segnalare non \u00e8 un atto di debolezza n\u00e9 un tradimento verso i colleghi: \u00e8 un atto di responsabilit\u00e0 verso s\u00e9 stessi, verso gli altri e verso l\u2019organizzazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc233027953\"><\/a>Conclusioni<\/h2>\n<p>Violenza e molestie sul lavoro non sono semplici conflitti, incomprensioni o comportamenti da minimizzare. Sono rischi per la salute, la sicurezza e la dignit\u00e0 delle persone e, come tali, devono essere riconosciuti, prevenuti e affrontati.<\/p>\n<p>La prevenzione riguarda tutti: l\u2019organizzazione, che deve creare condizioni di lavoro sicure e strumenti efficaci di tutela; chi assiste, che pu\u00f2 scegliere di non voltarsi dall\u2019altra parte; e chi subisce, che deve sapere di poter chiedere aiuto e utilizzare i canali disponibili.<\/p>\n<p>La sicurezza sul lavoro, infatti, non riguarda solo la prevenzione degli infortuni. Significa anche costruire ambienti in cui rispetto, tutela della persona e dignit\u00e0 siano parte integrante del modo di lavorare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il quadro normativo La Convenzione OIL n. 190, adottata nel 2019, ha riconosciuto per la prima volta a livello internazionale il diritto a un mondo del lavoro libero da violenza e molestie; l\u2019Italia l\u2019ha ratificata nel 2021. 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